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Responsabilità medica e attività d’equipe: l’Avvocato risponde

Se più sanitari si occupano di un paziente, con compiti  e mansioni diverse, chi è responsabile di eventuali errori, dei danni e, alla peggio, della morte del soggetto in cura?

La Suprema Corte risponde a questa domanda attraverso la pronuncia della sentenza n. 20125/2016, attraverso la quale si esprime su un caso di responsabilità penale per un reato di omicio colposo medico. La causa della morte del paziente, infatti, sarebbe stata imputabile all’imperizia di un medico, in concorso con altri sanitari.

Responsabilità medica e attività d’equipe: come si stabilisce il responsabile?

Quando il personale medico lavora di concerto, quindi in regime di equipe, in capo a ciascuno dei soggetti sono poste delle responsabilità. Se un paziente viene danneggiato, tutti i componenti dell’equipe di lavoro rispondono dell’illecito, non solo per non aver osservato le regole di diligenza, prudenza e perizia delle rispettive mansioni, ma anche perché ogni singolo professionista ha il compito di valutare l’operato del proprio collega, sia contestuale che precedente, verificando che corrisponda agli standard di cura e trattamento.

Perché la responsabilità viene così ripartita? Perché, aldilà delle differenti specializzazioni e discipline, lo scopo ultimo dell’equipe medica è uno solo: curare adeguatamente il paziente.

Quando si parla di cooperazione colposa?

Il concorso di colpa nel reato colposo è legato al concetto di cooperazione colposa, che si verifica quando il soggetto coinvolto è conscio della partecipazione di altri nell’attività, indipendentemente dall’effettiva conoscenza delle persone e delle loro condotte. Semplicemnte, la cooperazione colposa si verifica quando un medico sa che una determinata attività sanitaria sarà svolta, oltre che da lui medesimo, anche da altri professionisti.

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Medico si rifiuta di salire sull’ambulanza: è omissione di atti d’ufficio?

La Corte di Cassazione Penale, tramite la sentenza n. 2060 del 2012, risponde con un chiaro “Sì”. Se il medico si rifiuta di salire su un’ambulanza per prestare soccorso ad un ferito in gravi condizioni si tratta di omissione d’atti di ufficio.

Stando al caso in particolare, il medico in servizio presso la guardia medica si rifiuta di salire a bordo del mezzo d’emergenza del 118 per soccorrere un minore. Il medico, nonostante fosse stato avvertito dalla Centrale Operativa del 118 delle gravi condizioni del bambino, rimane a terra senza prestare soccorso.

La Corte specifica che a concorrere nella colpa rientra l’art. 328 del Codice Penale, riferito al delitto di pericolo, poiché non si tiene conto tanto di un danno diretto derivato dal comportamento negligente del medico, quanto la possibilità che la sua condotta possa produrre un danno o una lesione: cosa ancora più ovvia e chiara di fronte alla denuncia di emergenza del personale della Croce Rossa, della Centrale Operativa del 118 e dei familiari della vittima. La volontà dell’imputato di separare il proprio rifiuto a salire sull’automezzo di soccorso e la volontà di prestare soccorso non è quindi stata accolta, dal momento che secondo la Corte e vista la situazione d’emergenza, il professionista sarebbe dovuto intervenire tempestivamente (e non recarsi al domicilio del paziente con il proprio mezzo, peraltro senza riuscire a trovare il giusto indirizzo).

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